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Discussione: TRUFFA! «Registro Italiano in Internet» della soc. «DAD Deutscher Adressdienst GmbH»
  1. #1
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    TRUFFA! «Registro Italiano in Internet» della soc. «DAD Deutscher Adressdienst GmbH»

    Mi è arrivata una fattura di 958 €uro da una fantomatica società tedesca... per un servizio mai acquistato!

    Ecco la descrizione della truffa:

    Il mitico "Registro Italiano in Internet" ritorna all’attacco.
    Questa truffa è abbastanza conosciuta, la sua prima comparsa risale al 2005, ed anche se il popolo di internet aveva subito segnalato la faccenda (causando anche conseguenze legali), sembra che la lezione non sia bastata.

    Ci hanno provato anche con noi e la prima volta avevamo lasciato stare.
    Dato che questi signori ignorano anche i destinatari delle loro lettere non potevamo tollerare un secondo tentativo.
    Di conseguenza abbiamo deciso di dedicare al caso un giusto articolo per meglio diffondere la notizia.

    Premesso che:
    il "Registro Italiano in Internet" NON SIGNIFICA NIENTE E NON RAPPRESENTA NESSUN ORGANO COMPENTETE ALLA REGISTRAZIONE DEI DOMINI ITALIANI e che l’unico organo preposto è Il Registro del ccTLD "it" (country code Top Level Domain "it" ) consultabile sul sito www.nic.it
    descriveremo di seguito tutte le fasi della truffa:

    Se siete titolari di una ditta o azienda e possedete un dominio ".it" riceverete una lettera direttamente dalla Germania.

    Aprendo la busta troverete:
    - una lettera di presentazione
    - un modulo
    - una piccola busta per rispondere via posta.

    Di seguito trascriviamo il contenuto della lettera di presentazione, per far comprendere meglio "l’ambiguità" che traspare da tale comunicazione
    (Abbiamo evidenziato le parole dubbie o ingannevoli):

    "Gentili Sigg.re e Sigg.ri,
    Nel quadro dell’attaulizzazione annuale della Vostra registrazione nel Registro Italiano in Internet, Vi preghiamo di verificare la correttezza e completezza dei Vostri dati da noi registrati e di verificarli, se ne è necessario, sotto il seguente indirizzo Internet: www.Registro-Italiano-in-Internet.com.
    Solamente così, il Registro Internet riporterà i dati più attuali! La Vostra registrazione di base e la sua attualizzazione sono gratuite.
    I Vostri dati attualmente registrati, li troverete nel modulo allegato, che Vi preghiamo di utilizzare, nel caso in cui vorreste passare un ordine soggetto a spese. La registrazione di base gratuita e la sua attualizzazione possono essere effettuati da Voi stessi nel nostro sito www.Registro-Italiano-in-Internet.com sotto il menu, cliccando su "registrazione".

    Vi auguriamo ancora molto successo con la Vostra registrazione nel Registro Italiano in Internet!

    Distinti saluti"

    Attenzione, notate come viene cautamente accennato una forma di pagamento tramite le parole "un ordine soggetto a spese", dopo aver usato per ben due volte la parola "gratuite".

    In pratica se vogliamo essere inseriti nel loro "Registro" dobbiamo verificare i dati contenuti nel modulo allegato. (come se fossero una sorta di pagine gialle gratuite)
    Se dovessimo riscontrare errori, basterà compilarlo con le correzioni, firmarlo e spedirlo via fax o posta.
    Peccato che sia meno chiaro ed evidente che se il malcapitato titolare rispedisce il modulo firmato, sottoscriverà un abbonamento triennuale ad un servizio praticamente inutile.

    Di seguito entreremo nel dettaglio e vedremo le differenze tra la prima versione (quella del 2005) e quella attuale.

    Iniziamo dall’intestazione:
    Come potete ben vedere in entrambi i casi si cerca di indurre un senso di "ufficiosità" alla comunicazione, emulando e ricordando alla lontana il logo Telecom.
    Una segretaria poco attenta e non molto informata sulle autorità preposte per i domini ".it" potrebbe facilmente cadere in inganno.

    Nel secondo foglio troviamo il modulo con i dati della nostra azienda e gli spazi preposti per le relative correzioni.
    Un dato specifico, di solito quello relativo al settore di appartenenza, è APPOSITAMENTE errato.

    Poi ci sono altri tre spazi da compilare che dovrebbero servire per indicare tre parole chiave associate alla vostra azienda.
    Capiremo il perché solo leggendo il testo in fondo alla pagina.
    Vi è spiegato che firmando, oltre a segnalare la correzione, si sottoscrive un abbonamento annuale al loro sito.
    In questo modo vi verrà "venduto" l’inserimento nel loro database di aziende.
    Un sorta di pagine gialle non ufficiali. (Ecco perché vengono richieste anche le parole chiave)

    Tra la prima e la seconda versione oltre ad una differenza di prezzo (100 € in più) c’è anche la menzione di un cd-rom contenete tutte le inserzioni, cosa che scompare nella versione più attuale.

    Purtroppo cercando con google troveremo anche le testimonianze di chi ha firmato il modulo senza pensarci troppo.
    Incredibile che nonstante questi signori si siano beccati ben 41mila euro di multa, insistano nel loro intento.
    Noi però abbiamo fatto due conti: firmare questo modulo obbliga ad una spesa di quasi 3mila euro per ogni azienda.
    Ai cari tedeschi basterebbe che 14 aziende caschino nel tranello, e la spesa sarebbe coperta.

    Anche se questa truffa è basata sulla poca conoscenza che i titolari di aziende hanno in merito ai domini ".it" noi non pretendiamo che ogni commerciante o imprenditore impari tutto il necessario per non cascare in questi tranelli, ma li invitiamo a fare una semplice telefonata a chi di queste cose se ne intende, a gente come noi.



    Ed ecco le risposte sul sito di puntobeta:

    Cristiano ha scritto :
    Buon giorno a tutti.
    Anche io ho firmato per la mia azienda il modulo della DAD e come a tutti è arrivata la fattura.
    Ho tentato telefonicamente di spiegare l’equivoco ma niente da fare.
    Ho atteso i solleciti, e poi dopo il secondo ho richiseto alla DAD la mia autorizzazione firmata antecedente alla data della loro lettera.
    Nessuna risposta se non un altro sollecito.
    Ho pertanto provveduto a segnalarlo alla Polizia Postale e al Garante della Privacy.
    Alla Polizia Postale è stato segnalato solo per far mettere aglia atti quanto accaduto, mentre al Garante per far prendere i provvedimenti del caso.
    Ho ricevuto in data 01 febbraio una telefonata dagli uffici del Garante nella quale venivo informato che non era di competenza loro, però d’ufficio passavo l’incartamento all’Antitrust, organo che ha già sanzionato pesantemente per due volte la DAD.
    Dagli uffici del Garante inoltre (mi verrà messo per iscritto) partirà una segnalazione all’autorità tedesca, in quanto la DAD è extranazionale, in maniera tale da porre fine alle numerosissime segnalazioni giunte e che continuano a giungere.
    Importantissimo però è quanto mi è stato detto al telefono dall’Antitrust: l’Antitrust non si sostituisce ad un giudice e qundi non sanziona il singolo caso bensì l’operato.
    Tale sanzione RENDE NULLO IL CONTRATTO in quanto la sanzione stessa indica un comportamento scorretto da parte della DAD.
    Un comportamento scorretto un vizio, una truffa rendono nulle le condizioni riportate nel contratto davanti ad un giudice.
    Lunedì, 4 Febbraio 2008 by Cristiano 12:37

    Federico Martinoli ha scritto :
    Sono incappato anche io in questa storiaccia, ho timbrato il modulo dimenticandomi di firmarlo, tuttavia mi bombardano di solleciti … secondo il mio parere tutta questa carta serve solo a far guadangare DAD e a far guadagnare gli avvocati, infatti per quanto mi riguarda non spenderò 1 euro in spese legali visto che sono riconosciuti come una banda di truffaldini; saranno loro, se ne avranno voglia, a chiamarmi in giudizio, ma visto che il rischio che hanno di perdere qualsiasi causa è pari al 100% (tutti i loro contratti sono già stati dichiarati ingannevoli in svariate sentenze) sono sicuro che se ne guarderanno bene anche loro dallo spendere dei soldi … ma non lo avete ancora capito? I solleciti, la lettera del falso avvocato, la lettera della falsa società di recupero crediti .. sono tutta carta straccia che serve a intimidire e a farsi pagare, ma non faranno mai causa a nessuno !!! Portatemi una esperienza in cui hanno fatto causa a qalcuno e poi se ne parla … un sito interessante sull’argomento che ho trovato in internet è www.stopecg.org. Saluti a tutti !
    Mercoledì, 20 Febbraio 2008 by Federico Martinoli 08:02

    Andrea Lamonaca ha scritto :
    Buongiorno a tutti.
    Sono un avvocato e la società che assisto è stata truffata come voi dalla DAD! Stesso mudolo, stesso trattamento, medesimi solleciti di pagamento da parte di uno “studio legale” senza firma di un avvocato.
    Io, dopo aver contestato la validità in se del contratto e delle clausole vessatorie, ho negato qualsiasi forma di pagamento per un servizio offerto solo sulla carta e che in concreto non si è mai realizzato.
    Ho inviato il tutto per conoscenza all’AGCM, la quale in questi giorni mi risposto dicendomi che è stato avviato un altro procedimento per pubblicità ingannevole nei confronti della DAD.
    Spero di essere stato utile. NON MOLLATE!!!!
    Lunedì, 10 Marzo 2008 by Andrea Lamonaca 12:19
    uno che non pagherà mai ha scritto :

    Grazie avvocato, le informazioni sono sempre utili, per cortesia ci tenga aggiornati.
    Lunedì, 10 Marzo 2008 by uno che non pagherà mai 18:02

    Andrea Lamonaca ha scritto :
    Per una maggior precisione e per chi non lo sapesse, lo stato del procedimento avviato dall’AGCM si può controllare sul sito ufficiale alla sezione “pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole”. La pratica ha il numero PI6181.
    Quando avrò altre notizie non mancherò di aggiornarvi…
    Martedì, 11 Marzo 2008 by Andrea Lamonaca 16:51

    Fabrizio ha scritto :
    ..fregato anche io! 3 giorni fa mi è arrivata la lettera dal “legal Department” dicendomi di pagare entro il 1/4/2008.
    veramente non so che fare! qualcuno ha ricevuto una citazione ad Amburgo? poichè in questo caso mi dovrei trovare un avvocato tedesco!!
    Venerdì, 28 Marzo 2008 by Fabrizio 20:39

    Cristiano ha scritto :
    Fregatene! a me sono arrivati 3 solleciti e la lettera del fantomatico “legal Department” …ho mandato la disdetta al presunto contratto, e nessuno si è più fatto sentire. Manda la disdetta con allegata l’ultima sentenza dell’AGCM e vedrai che ti risponderanno che la sentenza ha solo valore amministrativo, e che la disetta è stata accettata.
    LORO GIOCANO SUL FATTO DI FAR PAURA! ha valore secondo te una lettera di un legale senza firma leggibile e senza nemmeno il nome di un avvocato?
    LA disdetta serve solo per evitare che continuino per altri due anni a rompere con le loro lettere.
    Questi sono conosciuti in tutta Europa, non promuoveranno nessuna causa stai tranquillo.
    Sabato, 29 Marzo 2008 by Cristiano 11:50

    We are the sons and daughters of all the freedom fighters.
    And there are still many rivers to cross.
    Hands in the air, screaming loud and clear for freedom, justice and equality.
    There is no black or white, there is only right and wrong.
    We are unknown heros, we are flesh and we are blood.
    We are the great future.
    We need to get back to the joy of living.
    We are five fingers of an empty hand.
    But together, we can also be the fist.
    Sometimes change can be as simple as two hands reaching for one another.
    Clap your hands.


  2. #2
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    Re: TRUFFA! Registro Italiano in Internet

    Ecco quello che ho trovato a proposito di questi truffatori sul sito dell'Autorità AGCM:

    Provvedimento n. 14992 - PI4965 REGISTRO ITALIANO IN INTERNET-DAD (Sospensione) del 07/12/2005

    Provvedimento n. 16098 - IP12 REGISTRO ITALIANO IN INTERNET-DAD (Avvio istruttoria) del 24/10/2006

    Provvedimento n. 14694 - PI4331B DAD-SERVIZIO PROFESSIONALE ON LINE (Avvio istruttoria) del 06/09/2005

    Provvedimento n. 15775 - IP6 DAD SERVIZI PROFESSIONALE ON-LINE (Avvio istruttoria) del 08/08/2006

    Provvedimento n. 16095 - PI4965 REGISTRO ITALIANO IN INTERNET-DAD (Chiusura istruttoria) del 19/10/2006

    Provvedimento n. 16766 - IP12 REGISTRO ITALIANO IN INTERNET-DAD (Chiusura istruttoria) del 26/04/2007

    Provvedimento n. 15324 - PI4331B DAD-SERVIZIO PROFESSIONALE ON LINE (Chiusura istruttoria) del 29/03/2006

    Provvedimento n. 18344 - PI6181 DAD-INSERZIONE A PAGAMENTO (Chiusura istruttoria) del 30/04/2008

    Provvedimento n. 16501 - IP6 DAD SERVIZI PROFESSIONALE ON-LINE (Chiusura istruttoria) del 21/02/2007

    [hl]PI6181 - DAD-INSERZIONE A PAGAMENTO
    Provvedimento n. 18344

    L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
    NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2008;
    (... omissis ...)

    DELIBERA

    a) che il messaggio pubblicitario, descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società DAD Deutscher Adressdienst GmbH, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
    b) che, per la violazione di cui alla lettera a), alla società DAD Deutscher Adressdienst GmbH sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 39.100 € (trentanovemilacento) euro.

    La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
    Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
    Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
    Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
    Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
    Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

    IL SEGRETARIO GENERALE
    Luigi Fiorentino

    IL PRESIDENTE
    Antonio Catricalà [/hl]
  3. #3
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    Re: TRUFFA! Registro Italiano in Internet

    Qui il link con le indicazioni dell'autorità per segnalare la truffa:

    http://www.agcm.it/B2.htm

    Schema di segnalazione di presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario o illiceità di una pubblicità comparativa

    --------------------------------------------------------------------------------

    Per denunciare la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario o l'illiceità di una pubblicità comparativa è sufficiente (come prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284 , “Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa", G.U. n. 247, 23/10/2003), una segnalazione su carta semplice, indirizzata a:

    Autorità garante della concorrenza e del mercato
    Piazza G. Verdi, 6/A - 00198 ROMA

    LA DENUNCIA DEVE CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI:

    la qualificazione del denunciante (nome e cognome oppure denominazione sociale, indirizzo, recapito telefonico), la legittimazione alla richiesta e il titolo in base al quale si effettua la denuncia (es. singolo consumatore, associazione di consumatori, concorrente, ecc.);

    elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta. Vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo/luogo/data di diffusione. È necessario inviare una copia o una riproduzione fotografica del messaggio. Per le pubblicità trasmesse in TV o via radio, va specificata l'emittente, il giorno e l'ora di diffusione del messaggio. Per le pubblicità diffuse via internet, va inviata copia delle pagine del sito, nonchè indirizzo del sito, giorno e ora del rilevamento. Per le pubblicità telefoniche occorre un resoconto dettagliato della chiamata ricevuta specificando, se possibile, luogo, giorno e ora della telefonata e numero del telefono chiamato;

    l'indicazione degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicità (*) , che possono riguardare:
    a) non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità redazionale, product placement, pubblicità subliminale, offerte di lavoro, e cosí via.);
    b) caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità, natura, composizione, metodo e data di fabbricazione, idoneità agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale, risultati ottenibili con l'uso, prove o controlli, ecc);
    c) prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di offerte di beni o servizi;
    d) identità, qualificazione, diritti dell'operatore pubblicitario, ovvero dell'autore o committente della pubblicità;
    e) uso improprio dei termini "garanzia", "garantito" o simili;
    f) pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori;
    g) pubblicità che abusano della credulità o mancanza di esperienza di bambini o adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti;

    richiesta di intervento da parte dell'Autorità contro la pubblicità in questione, nonché eventualmente, nei casi di particolare urgenza, richiesta motivata di sospensione provvisoria della pubblicità;

    firma del denunciante (se si tratta di associazioni di consumatori o concorrenti, è necessaria la sottoscrizione da parte del rappresentante legale).

    (*) Per le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, si veda l'art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005

  4. #4
     Generale h.c.
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    Re: TRUFFA! «Registro Italiano in Internet» della soc. «DAD Deutscher Adressdienst GmbH»

    Grazie ad Higge per la segnalazione.

    Aggiungo genericamente che:
    1. ogni contratto che contenga patti illeciti o fraudolenti è affetto da nullità: mentre gli atti annullabili sono revocabili nei loro effetti solo a richiesta e nei tempi, gli atti nulli sono tali anche senza pronuncia "quod nullum est nullum effecto producit"
    2. ogni contratto che contenga clausole di particolare onerosità (o vessatorie) deve essere sottoscritto 3 volte, la seconda con annotazione specifica delle parti piu onerose. Il tutto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.


  5. #5
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    Re: TRUFFA! Registro Italiano in Internet

    high stai attento che a te la manda
    Marc Marquez è una ME.RD.A
  6. #6
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    Re: TRUFFA! «Registro Italiano in Internet» della soc. «DAD Deutscher Adressdienst GmbH»

    sono Vittorio e purtroppo sono caduto nella trappola di questi truffatori a Marzo del 2010...non ho alcuna intenzione di pagare i 958 € per tre anni, ovviamente,ma chiedo a coloro che ci sono caduti anni fà, come è andata a finire. se si sono rivolti ad un legale oppure hanno lasciato perdere come farò io. grazie anticipatamente per i consigli che vorrete darmi.
  7. #7
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    Re: TRUFFA! «Registro Italiano in Internet» della soc. «DAD Deutscher Adressdienst GmbH»

    il nostro legale ha regolarmente respinto ogni addebito e tutti i relativi solleciti. Arrivano ancora oggi...
  8. #8
     Generale h.c.
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    Re: TRUFFA! «Registro Italiano in Internet» della soc. «DAD Deutscher Adressdienst GmbH»

    Ti ribadisco che non hanno alcun diritto di esigere somme e tanto meno soo in possesso di titolo esecutivo, ne verosimilmente possono ottenerlo.

    Puoi confermare di non aver apposto una seconda firma sotto una dicitura che richiamasse gli articoli 1341/2 del c.c.? Hai una copia di quel che hai firmato?
  9. #9
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    Re: TRUFFA! «Registro Italiano in Internet» della soc. «DAD Deutscher Adressdienst GmbH»

    Quote highlander ha scritto: Visualizza il messaggio
    il nostro legale ha regolarmente respinto ogni addebito e tutti i relativi solleciti. Arrivano ancora oggi...
    Per evitare fraintendimenti preciso che quando l'admin scrive "il nostro legale" non fa riferimento a me ma ad altro professionista di fiducia di EG.

    Io, pur essendo regolarmente iscritto all'albo degli Avvocati di Roma, in questo forum non ho alcuna veste ufficiale se non la moderazione di questo spazio
  10. #10
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    Re: TRUFFA! «Registro Italiano in Internet» della soc. «DAD Deutscher Adressdienst GmbH»

    Quote Amedeo ha scritto: Visualizza il messaggio
    Ti ribadisco che non hanno alcun diritto di esigere somme e tanto meno soo in possesso di titolo esecutivo, ne verosimilmente possono ottenerlo.

    Puoi confermare di non aver apposto una seconda firma sotto una dicitura che richiamasse gli articoli 1341/2 del c.c.? Hai una copia di quel che hai firmato?
    Grazie per la tua risposta. ho una copia di ciò che ho firmato perche me la hanno inviata loro con la fattura...sono certo di non aver firmato nulla altro.

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