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Discussione: MUSICA SU INTERNET
  1. #1
     Generale CSM
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    MUSICA SU INTERNET

    Musica su internet

    In quali casi si deve ottenere la licenza SIAE per le utilizzazioni su Internet?

    L’uso di opere protette dal diritto d’autore deve essere sempre autorizzato in via preventiva dai titolari del diritto: ciò vale anche per le utilizzazioni in rete. La SIAE concede le autorizzazioni per conto degli autori e degli editori associati alla SIAE ed alle società d’autori ad essa collegate in virtù di accordi di rappresentanza. In particolare, per le opere musicali appartenenti al repertorio amministrato dalle SIAE, la licenza deve essere ottenuta in tutti i casi in cui l’utilizzazione di musica su Internet avviene, per esempio, in una delle seguenti forme:

    - siti "portali" che offrono agli utenti l’accesso guidato alla rete, con l’offerta di canali tematici dedicati alla musica;
    siti che effettuano la diffusione in streaming di opere o frammenti di opere, video clip, concerti ed altri eventi musicali, dal vivo o in differita;
    - siti che offrono opere musicali in streaming con programmazioni predefinite (webradio);
    - siti che offrono in streaming programmazioni televisive predefinite contenenti opere musicali(webtv);
    - siti che svolgono attività di promozione, distribuzione e vendita mediante downloading di file musicali, in qualsiasi formato di compressione;
    - siti aziendali, industriali, istituzionali che contengono musica come complemento;
    - siti di artisti, autori, editori e produttori fonografici per l’autopromozione delle loro opere musicali;
    - siti che offrono podcasting con contenuti musicali.

    Chi deve sottoscrivere la licenza SIAE?

    I contratti devono essere sottoscritti dai soggetti intestatari dei domini web responsabili del sito ed, in particolare, dell’organizzazione e della creazione dei contenuti.

    Qual è la normativa di riferimento per la tutela del diritto d’autore su Internet?

    La normativa di riferimento è la legge n. 633 del 22 aprile 1941, e successive modificazioni, "Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". In particolare, l’art. 12 della legge dispone che l’autore ha "il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo" l’art. 16 recentemente modificato prevede il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

    Quali sono le attività autorizzate dalle licenze e dalle autorizzazioni della SIAE?

    La licenza SIAE autorizza i content provider:

    - a riprodurre le opere tutelate, tramite caricamento (uploading) dei file all’interno della sua banca dati;
    - alla comunicazione al pubblico sulla rete Internet oppure sulle altre reti telematiche e/o di telecomunicazione, anche con riferimento a servizi interattivi in cui la programmazione è scelta direttamente dall’utente;
    - a mettere a disposizione del pubblico opere musicali ai fini del loro downloading da parte degli utenti privati.

    Vorrei aprire una web radio: qual è la normativa SIAE?

    Per regolarizzare l’attività di webcasting (simile a quella delle tradizionali emittenti radiofoniche, per la presenza di un palinsesto e l’assenza di interattività) è necessario sottoscrivere la specifica Autorizzazione della SIAE, che prevede tariffe diversificate in relazione alla quantità di musica presente all’interno del palinsesto della web radio e a criteri soggettivi del soggetto titolare del sito.
    La diffusione in simultanea attraverso le reti telematiche di programmi radiofonici (simulcasting) effettuata da imprese, che già svolgono l’attività di diffusione via etere, via cavo o via satellite, e per questo sono già in possesso di una specifica autorizzazione della SIAE, è disciplinata attraverso l’estensione degli accordi in materia di diffusione radiofonica e televisiva, da richiedere alla Sezione Musica Emittenza della SIAE.

    E’ sufficiente ottenere la licenza della SIAE per usare la musica legalmente sul mio sito?

    No, le Licenze SIAE sono molto chiare su questo punto: nell’autorizzazione, che viene rilasciata in nome e per conto dei titolari del diritto d’autore (autori ed editori), non sono compresi i "diritti connessi" che spettano ai produttori fonografici e agli artisti interpreti ed esecutori per l’utilizzazione, rispettivamente, delle loro registrazioni e delle loro prestazioni artistiche (artt. 72 e segg. Legge 633/41). Per poter effettuare qualsiasi tipo di duplicazione, (compreso quello realizzato per il caricamento dei file sul server) utilizzando direttamente o indirettamente registrazioni protette dalla legge è quindi necessario ottenere la preventiva autorizzazione delle case discografiche.

    Le licenze della SIAE autorizzano anche la riproduzione grafica degli spartiti e dei testi letterari delle canzoni?

    No. Il sistema di accordi attuale, basato sulle licenze per l’utilizzazione di opere musicali, tiene conto del fatto che, malgrado l’ampiezza del mandato conferito alla SIAE, alcuni diritti vengono amministrati direttamente dall’autore o dall’editore. E’ questo il caso, appunto, della riproduzione grafica dei testi letterari e degli spartiti, inclusa la loro disponibilità per la visualizzazione sul display del PC e l’eventuale downloading, per i quali l’autorizzazione deve essere richiesta direttamente agli autori o agli editori musicali (in tal senso viene fatta una esplicita riserva anche all’interno della licenza).

    Come si ottengono le autorizzazioni?

    Occorre rivolgersi all’Ufficio Multimedialità della SIAE.

    Quali sono i costi della licenza?

    I costi sono quelli riportati nei moduli di licenza scaricabili da questo sito.

    Se sono stato autorizzato direttamente dagli autori ad utilizzare on line le loro opere, devo comunque rivolgermi alla SIAE per le autorizzazioni?

    In questo caso si distingue:

    se l’autore non è associato o mandante della SIAE o delle Società d’autori estere ad essa collegate, l’autorizzazione può essere concessa direttamente dallo stesso autore;
    se l’autore è rappresentato dalla SIAE l’autorizzazione va richiesta alla SIAE stessa, cui è stata affidata in esclusiva la tutela delle opere.

    Come verranno ripartiti i compensi per diritti d’autore?

    Con la sottoscrizione delle autorizzazioni, il content provider si impegna a fornire periodicamente il report delle transazioni effettuate (secondo le specifiche tecniche messe a disposizione della stessa SIAE) contenente l’indicazione dei titoli delle opere degli autori. Il report costituisce uno strumento indispensabile per le attività di ripartizione dei compensi in favore degli autori. Dalla sua esatta compilazione dipende inoltre la possibilità di una precisa individuazione degli aventi diritto per le conseguenti ripartizioni dei diritti maturati.

    Cosa succede se non ottengo l’autorizzazione degli autori o della SIAE?

    La risposta, ancora una volta, va trovata nella normativa sul diritto d’autore: chiunque utilizzi un’opera dell’ingegno, in ogni forma e modo, senza il consenso degli aventi diritto (autori ed editori e per essi la SIAE, ma anche titolari dei diritti connessi), vale a dire abusivamente, commette un illecito ed è perseguibile ai sensi di legge. Le conseguenze possono essere sia di tipo civile (sequestro, inibitoria, risarcimento del danno, ecc.) che penale.

    We are the sons and daughters of all the freedom fighters.
    And there are still many rivers to cross.
    Hands in the air, screaming loud and clear for freedom, justice and equality.
    There is no black or white, there is only right and wrong.
    We are unknown heros, we are flesh and we are blood.
    We are the great future.
    We need to get back to the joy of living.
    We are five fingers of an empty hand.
    But together, we can also be the fist.
    Sometimes change can be as simple as two hands reaching for one another.
    Clap your hands.


  2. #2
     Colonnello C.te
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    Re: MUSICA SU INTERNET

    Prendila con filosofia High,meglio che sia successo oggi così che un domani per una denuncia Siae vera che ti costava un sacco di soldi
  3. #3
     Generale CSM
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    Re: MUSICA SU INTERNET

    ancora non mi è chiaro - però - come fa il tubo a pubblicare tutto quello che pubblica e dare i codici agli utenti per farsi le playlist...
  4. #4
     Colonnello C.te
     
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    Re: MUSICA SU INTERNET

    Quote highlander ha scritto:
    Musica su internet

    In quali casi si deve ottenere la licenza SIAE per le utilizzazioni su Internet?

    L’uso di opere protette dal diritto d’autore deve essere sempre autorizzato in via preventiva dai titolari del diritto: ciò vale anche per le utilizzazioni in rete. La SIAE concede le autorizzazioni per conto degli autori e degli editori associati alla SIAE ed alle società d’autori ad essa collegate in virtù di accordi di rappresentanza. In particolare, per le opere musicali appartenenti al repertorio amministrato dalle SIAE, la licenza deve essere ottenuta in tutti i casi in cui l’utilizzazione di musica su Internet avviene, per esempio, in una delle seguenti forme:

    - siti "portali" che offrono agli utenti l’accesso guidato alla rete, con l’offerta di canali tematici dedicati alla musica;
    siti che effettuano la diffusione in streaming di opere o frammenti di opere, video clip, concerti ed altri eventi musicali, dal vivo o in differita;
    - siti che offrono opere musicali in streaming con programmazioni predefinite (webradio);
    - siti che offrono in streaming programmazioni televisive predefinite contenenti opere musicali(webtv);
    - siti che svolgono attività di promozione, distribuzione e vendita mediante downloading di file musicali, in qualsiasi formato di compressione;
    - siti aziendali, industriali, istituzionali che contengono musica come complemento;
    - siti di artisti, autori, editori e produttori fonografici per l’autopromozione delle loro opere musicali;
    - siti che offrono podcasting con contenuti musicali.

    Chi deve sottoscrivere la licenza SIAE?

    I contratti devono essere sottoscritti dai soggetti intestatari dei domini web responsabili del sito ed, in particolare, dell’organizzazione e della creazione dei contenuti.

    Qual è la normativa di riferimento per la tutela del diritto d’autore su Internet?

    La normativa di riferimento è la legge n. 633 del 22 aprile 1941, e successive modificazioni, "Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". In particolare, l’art. 12 della legge dispone che l’autore ha "il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo" l’art. 16 recentemente modificato prevede il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

    Quali sono le attività autorizzate dalle licenze e dalle autorizzazioni della SIAE?

    La licenza SIAE autorizza i content provider:

    - a riprodurre le opere tutelate, tramite caricamento (uploading) dei file all’interno della sua banca dati;
    - alla comunicazione al pubblico sulla rete Internet oppure sulle altre reti telematiche e/o di telecomunicazione, anche con riferimento a servizi interattivi in cui la programmazione è scelta direttamente dall’utente;
    - a mettere a disposizione del pubblico opere musicali ai fini del loro downloading da parte degli utenti privati.

    Vorrei aprire una web radio: qual è la normativa SIAE?

    Per regolarizzare l’attività di webcasting (simile a quella delle tradizionali emittenti radiofoniche, per la presenza di un palinsesto e l’assenza di interattività) è necessario sottoscrivere la specifica Autorizzazione della SIAE, che prevede tariffe diversificate in relazione alla quantità di musica presente all’interno del palinsesto della web radio e a criteri soggettivi del soggetto titolare del sito.
    La diffusione in simultanea attraverso le reti telematiche di programmi radiofonici (simulcasting) effettuata da imprese, che già svolgono l’attività di diffusione via etere, via cavo o via satellite, e per questo sono già in possesso di una specifica autorizzazione della SIAE, è disciplinata attraverso l’estensione degli accordi in materia di diffusione radiofonica e televisiva, da richiedere alla Sezione Musica Emittenza della SIAE.

    E’ sufficiente ottenere la licenza della SIAE per usare la musica legalmente sul mio sito?

    No, le Licenze SIAE sono molto chiare su questo punto: nell’autorizzazione, che viene rilasciata in nome e per conto dei titolari del diritto d’autore (autori ed editori), non sono compresi i "diritti connessi" che spettano ai produttori fonografici e agli artisti interpreti ed esecutori per l’utilizzazione, rispettivamente, delle loro registrazioni e delle loro prestazioni artistiche (artt. 72 e segg. Legge 633/41). Per poter effettuare qualsiasi tipo di duplicazione, (compreso quello realizzato per il caricamento dei file sul server) utilizzando direttamente o indirettamente registrazioni protette dalla legge è quindi necessario ottenere la preventiva autorizzazione delle case discografiche.

    Le licenze della SIAE autorizzano anche la riproduzione grafica degli spartiti e dei testi letterari delle canzoni?

    No. Il sistema di accordi attuale, basato sulle licenze per l’utilizzazione di opere musicali, tiene conto del fatto che, malgrado l’ampiezza del mandato conferito alla SIAE, alcuni diritti vengono amministrati direttamente dall’autore o dall’editore. E’ questo il caso, appunto, della riproduzione grafica dei testi letterari e degli spartiti, inclusa la loro disponibilità per la visualizzazione sul display del PC e l’eventuale downloading, per i quali l’autorizzazione deve essere richiesta direttamente agli autori o agli editori musicali (in tal senso viene fatta una esplicita riserva anche all’interno della licenza).

    Come si ottengono le autorizzazioni?

    Occorre rivolgersi all’Ufficio Multimedialità della SIAE.

    Quali sono i costi della licenza?

    I costi sono quelli riportati nei moduli di licenza scaricabili da questo sito.

    Se sono stato autorizzato direttamente dagli autori ad utilizzare on line le loro opere, devo comunque rivolgermi alla SIAE per le autorizzazioni?

    In questo caso si distingue:

    se l’autore non è associato o mandante della SIAE o delle Società d’autori estere ad essa collegate, l’autorizzazione può essere concessa direttamente dallo stesso autore;
    se l’autore è rappresentato dalla SIAE l’autorizzazione va richiesta alla SIAE stessa, cui è stata affidata in esclusiva la tutela delle opere.

    Come verranno ripartiti i compensi per diritti d’autore?

    Con la sottoscrizione delle autorizzazioni, il content provider si impegna a fornire periodicamente il report delle transazioni effettuate (secondo le specifiche tecniche messe a disposizione della stessa SIAE) contenente l’indicazione dei titoli delle opere degli autori. Il report costituisce uno strumento indispensabile per le attività di ripartizione dei compensi in favore degli autori. Dalla sua esatta compilazione dipende inoltre la possibilità di una precisa individuazione degli aventi diritto per le conseguenti ripartizioni dei diritti maturati.

    Cosa succede se non ottengo l’autorizzazione degli autori o della SIAE?

    La risposta, ancora una volta, va trovata nella normativa sul diritto d’autore: chiunque utilizzi un’opera dell’ingegno, in ogni forma e modo, senza il consenso degli aventi diritto (autori ed editori e per essi la SIAE, ma anche titolari dei diritti connessi), vale a dire abusivamente, commette un illecito ed è perseguibile ai sensi di legge. Le conseguenze possono essere sia di tipo civile (sequestro, inibitoria, risarcimento del danno, ecc.) che penale.


    quando leggo queste assurde norme ,mi spiace per gli autori ma sono ben felice di scaricare di tutto free,
    Marc Marquez è una ME.RD.A
  5. #5
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    Re: MUSICA SU INTERNET

    Quote highlander ha scritto:
    ancora non mi è chiaro - però - come fa il tubo a pubblicare tutto quello che pubblica e dare i codici agli utenti per farsi le playlist...

    e la cosa assurda è che chiunque faccia un collegamento a Youtube dovrebbe pagare anche se è solo youtube a trasmettere,che dementi questi della siae


    ma se è una norma Italiana ed in Svizzera non è cosi perchè non metti la sede a casa mia?
  6. #6
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    Re: MUSICA SU INTERNET

    Da www.corriere.it
    Depositata una richiesta di citazione nei confronti dei due giganti Usa di internet
    Mediaset chiede 500 milioni a YouTube e Google
    per illecita diffusione filmati «Senza contare la pubblicità».
    Quantificati in 315.672 i giorni di visione perduti da parte del gruppo tv italiano

    MILANO - Cinquecento milion di euro. È la cifra che Mediaset chiede a Google e YouTube «per illecita diffusione e sfruttamento commerciale di file audio-video di proprietà delle società del gruppo».

    LA CITAZIONE - I legali di Mediaset hanno depositato presso il tribunale Civile di Roma un atto di citazione nei confronti dei due giganti americani di internet.

    I NUMERI - Secondo quanto riferito da Mediaset «alla data del 10 giugno 2008, dalla rilevazione a campione effettuata da Mediaset sono stati infatti individuati sul sito YouTube almeno 4.643 filmati di nostra proprietà, pari a oltre 325 ore di materiale emesso senza possedere i diritti. Alla luce dei contatti rilevati e vista la quantità dei documenti presenti illecitamente sul sito - prosegue la nota - è possibile stabilire che le tre reti televisive italiane del gruppo abbiano perduto ben 315.672 giornate di visione da parte dei telespettatori». Ai 500 milioni di euro per il danno emergente, precisa Mediaset, «bisognerà aggiungere le perdite subite per la mancata vendita di spazi pubblicitari sui programmi illecitamente diffusi in rete».
  7. #7
     Colonnello C.te
     
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    Re: MUSICA SU INTERNET

    Quote highlander ha scritto:
    Da www.corriere.it
    Depositata una richiesta di citazione nei confronti dei due giganti Usa di internet
    Mediaset chiede 500 milioni a YouTube e Google
    per illecita diffusione filmati «Senza contare la pubblicità».
    Quantificati in 315.672 i giorni di visione perduti da parte del gruppo tv italiano

    MILANO - Cinquecento milion di euro. È la cifra che Mediaset chiede a Google e YouTube «per illecita diffusione e sfruttamento commerciale di file audio-video di proprietà delle società del gruppo».

    LA CITAZIONE - I legali di Mediaset hanno depositato presso il tribunale Civile di Roma un atto di citazione nei confronti dei due giganti americani di internet.

    I NUMERI - Secondo quanto riferito da Mediaset «alla data del 10 giugno 2008, dalla rilevazione a campione effettuata da Mediaset sono stati infatti individuati sul sito YouTube almeno 4.643 filmati di nostra proprietà, pari a oltre 325 ore di materiale emesso senza possedere i diritti. Alla luce dei contatti rilevati e vista la quantità dei documenti presenti illecitamente sul sito - prosegue la nota - è possibile stabilire che le tre reti televisive italiane del gruppo abbiano perduto ben 315.672 giornate di visione da parte dei telespettatori». Ai 500 milioni di euro per il danno emergente, precisa Mediaset, «bisognerà aggiungere le perdite subite per la mancata vendita di spazi pubblicitari sui programmi illecitamente diffusi in rete».

    Ah si?
    Ora se non mi autorizzi di tuo pugno a diffondere i filmati di Lucca non posto piu nulla!!
  8. #8
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    Re: MUSICA SU INTERNET

    Insomma da quel che capisco qua, non c'è via d'uscita
    niente più musica sul sito o sui profili!

    comunque come dice high, non capisco nemmeno io come youtube possa essere ancora on line!
  9. #9
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    Re: MUSICA SU INTERNET

    Quote spappara ha scritto:
    Insomma da quel che capisco qua, non c'è via d'uscita
    niente più musica sul sito o sui profili!

    comunque come dice high, non capisco nemmeno io come youtube possa essere ancora on line!
    Mi sembra ci siano due ordini di problema.

    Il primo è che gli autori iscritti alla SIAE hanno diritto ad una quota ogni volta che la loro arte viene utilizzata.
    Per quanto riguarda il forum questo mi sembra il problema principale ma non mi è chiaro se esiste invece una SIAE in ogni paese (se così non fosse youtube sarebbe "fuorilegge" solo in Italia).

    Il secondo è la possibilità di "accedere" ai filmati ed ai sonori attraverso youtube e farli propri.
    Questo metterebbe in crisi le case discografiche soprattutto ma io non credo che sia vasto il movimento di gente che scarica la musica attraverso youtube. Mentre al contrario, youtube offre una vetrina pubblicitaria enorme oltre al fatto che da un po' indica il link per scaricare la canzone che ascolti tramite iTunes.
    Il problema delle case discografiche, che comunque quando vogliono probiscono a youtube la diffusione del video caricato, secondo me non sussiste.
  10. #10
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    Re: MUSICA SU INTERNET

    Quote Voyager ha scritto:
    Questo metterebbe in crisi le case discografiche soprattutto ma io non credo che sia vasto il movimento di gente che scarica la musica attraverso youtube.
    Infatti se provi a scaricare musica dal tubo è una schifezza, la qualità che ne viene fuori è del tutto scarsa



    Quote Voyager ha scritto:
    Mentre al contrario, youtube offre una vetrina pubblicitaria enorme oltre al fatto che da un po' indica il link per scaricare la canzone che ascolti tramite iTunes.
    Il problema delle case discografiche, che comunque quando vogliono probiscono a youtube la diffusione del video caricato, secondo me non sussiste.
    Perfettamente daccordo .......YouTube (musicalmente parlando) è un mezzo molto diretto che ti porta, tramite l'ascolto immediato, a conoscenza di vari generi musicali. Il problema delle case discografiche non sussiste, infatti ci sono molte canzoni protette da Copyright e quindi non possono essere caricate.












    So che non è colpa di chi gestisce il forum se oggi non abbiamo più musica.....ma pregherei con tutto il cuore di fare il possibile per trovare una soluzione o anche ovviare al problema con qualche sistema. Grazie

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