Eppure le case tipo endemol che producono dei programmi, in qualche modo saranno pure tutelate.
Altrimenti conme si farebbe a vedere un xfactor in Italia, Ucraina, Inghilterra, Romania, ecc
Ci dev'essere per forza qualche tipo di garanzia, di registrazione tipo SIAE per la musica.
Come fanno altrimenti a vendersi il format ( si chiama così?)... senza che glielo ciulino??
La soluzione è nel cosidetto accordo di non divulgazione (Non-disclosure agreement): le parti, prima che sia rivelato ogni dettaglio, si impegnano a non rendere pubbliche informazioni riservate. Pena la violazione dell'accordo stesso e il decorso di specifiche clausole penali in esso contenute. In altre parole è un contratto attraverso il quale le parti decidono di non svelare le informazioni indicate dall'accordo. Esso crea una relazione confidenziale tra le parti al fine di proteggere qualsiasi tipo di segreto industriale salvaguardando informazioni commerciali non pubbliche.
Puo applicarsi anche alla idea di un format.
Sarebbe bene che il contratto con tale clausola venisse compilato da un avvocato esperto
ACCORDO DI SEGRETEZZA
TRA
il Dr ……. ( o l’Azienda…), con sede in …. (..), via …… , C.F. ……. e P.I. ……..(nel seguito denominato XY).
E
l’AssociazioneXXXXXX, con Sede Legale in 00000 PALERMO(PA), Via xxxxxxxx , C.FXXXXXXXXXXX (nel seguito denominato xxx).
Premesso che:
- XY è un qualificato professionista ( oppure è una azienda) operante nel settore ……..
- xxx è una associazione che persegue, tra i suoi scopi, lo svolgimento di ricerche di base ed applicate nei settori chimico, ingegneristico e biotecnologico, riservando particolare attenzione all’utilizzo e alla valorizzazione di prodotti di scarto civile ed industriale e di biomasse rinnovabili ai fini di ottenere prodotti chimici e/o energia
- XY e BCF intendono scambiarsi Informazioni Confidenziali al fine di determinare l’interesse reciproco a concludere futuri accordi di collaborazione scientifica e/o commerciale e/o a partecipare a congiunti progetti di ricerca (nel seguito denominato “Collaborazione”), su tematiche che saranno meglio precisate in un allegato tecnico (nel seguito denominato “Allegato”), che è parte integrante del presente accordo
- XY e BCF, quando presi congiuntamente sono denominati Parti.
Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:
1. Le Premesse fanno parte integrante del presente accordo.
2. Dopo la firma di questo accordo le Parti si scambieranno Informazioni Confidenziali necessarie o utili, affinché possano stipulare la Collaborazione.
3. XY riconosce e dichiara che le Informazioni Confidenziali trasmesse da BCF sono segrete e confidenziali e, conseguentemente, XY si impegna a non usare e a non comunicare alcuna delle informazioni confidenziali a terzi, fatti salvi i suoi collaboratori e consulenti qualora coinvolti nella collaborazione, che sono obbligati ad adempiere agli stessi obblighi di segretezza e non uso qui prescritti, senza una autorizzazione scritta da parte di BCF. Analogamente BCF riconosce e dichiara che le informazioni confidenziali trasmesse da XY sono segrete e confidenziali e, conseguentemente, BCF si impegna a non usare e a non comunicare alcuna delle informazioni confidenziali a terzi, fatti salvi i suoi collaboratori e consulenti, che sono obbligati ad adempiere agli stessi obblighi di segretezza e non uso qui prescritti, sotto la responsabilità di BCF, senza una autorizzazione scritta da parte di XY.
I suddetti obblighi non si applicheranno a quelle informazioni che:
a) siano già conosciute dal Ricevente al momento della trasmissione da parte del Fornitore e si possa documentare tale precedente conoscenza, o
b) siano di dominio pubblico al momento della trasmissione o lo divengano successivamente non per atti od omissioni del Ricevente, o
c) siano comunicate al Ricevente da terze parti che diano prova di possederle legalmente e/o di poterne disporre liberamente.
Il Ricevente si assume la responsabilità dell'osservanza degli obblighi qui prescritti da parte di tutte quelle persone che abbiano o abbiano avuto accesso alle informazioni confidenziali tramite il Ricevente. I predetti obblighi sopravviveranno a qualunque estinzione di questo accordo, per un periodo di 5 anni.
4. Questo accordo non impegna le Parti a sottoscrivere alcun ulteriore contratto (collaborazione) relativo alle informazioni confidenziali. Nel caso le Parti intendano procedere in una Collaborazione per una o più tematiche secondo quanto riportato nell’Allegato, verranno stipulati uno o più contratti con modalità concordate tra le Parti. Nel caso in cui le Parti non intendano procedere in una Collaborazione, tutta la documentazione tecnica scambiata fra loro dovrà essere immediatamente restituita all'altra Parte, salvo una copia per uso archivio, restando salvi i vincoli di segretezza previsti dal presente contratto. Nel caso di incompatibilità con accordi con Parti terze, le Parti potranno immediatamente declinare l’invito ad una collaborazione e non scambiarsi informazioni confidenziali sull’argomento in questione.
5. Se uno o più punti di questo accordo dovessero risultare non applicabili o se l’accordo risultasse incompleto, le Parti concordano nel mantener validi gli altri punti e ad operare per l’integrazione e/o correzione necessaria.
6. In caso di controversie relative alla esecuzione e interpretazione di questo accordo, le Parti stabiliscono che sarà competente il Foro di xxxx.
XXXXXXXXXXX XY
…………………………………………..
XXXXXXXXX, Presidente
…………………………………………..
Nome e Cognome e qualifica
Data …………………… Data ……………………
te gusta?....perdonami l'ho passato senza comprimerlo, così almeno si fanno un idea..