Legge 28 gennaio 2009 n. 2
Tra i contenuti della legge 2/2009 vengono indicate direttive che riguardano:
le imprese costituite in forma societaria, che devono indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Per quelle già esistenti, la medesima comunicazione deve avvenire entro tre anni.
i professionisti iscritti in albi, che devono comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica come previsto al punto precedente entro un anno. È poi cura degli ordini la pubblicazione in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
le amministrazioni pubbliche, che qualora non avessero già provveduto alla comunicazione di una casella PEC secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, dovranno istituire una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica come previsto al punto precedente per ciascun registro di protocollo.
ulteriori direttive importanti riguardano le comunicazioni tra i soggetti poc'anzi descritti. In particolare si legge che queste ultime «possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo».
infine, vengono citati anche i cittadini, che a mediante opportuna richiesta potranno ottenere una casella di PEC «con effetto equivalente alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri». Tuttavia le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata saranno note entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il decreto 6 maggio 2009
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009 - Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.
In tale decreto il Consiglio dei ministri definisce le modalità di rilascio della casella di posta elettronica certificata. Tra gli aspetti salienti, viene enunciata la gratuità della stessa qualora questa sia richiesta al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
L'INPS e l'Automobile Club d'Italia, a seguito di un protocollo sottoscritto con il ministro senza portafoglio per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, concedono una casella di posta elettronica certificata gratuitamente.
Poste Italiane gestisce invece il servizio "CEC-PAC" ufficiale del Governo italiano, conosciuto anche col nome di "PostaCertificat@" e disponibile sul sito http://postacertificata.gov.it
Si tratta sì di una casella di Posta Elettronica Certificata gratuita, ma con alcune limitazioni d'uso: una CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino), infatti, non consente l'invio o la ricezione di posta se non con caselle PEC della Pubblica Amministrazione.
Viene esclusa quindi la possibilità di comunicazioni fra privati o professionisti o imprese.