Annuncio

Annuncio


Pagina 1 di 5 1 2 3 ... ultimoultimo
Visualizzazione da 1 a 10 di 50
Discussione: Sentenza della cassazione sullo scambio dei file.
  1. #1
     Generale
     SuperModerator
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: gennaio 2005
    Da: Milano
    Messaggi: 15 312
    Profilo: 8237 visite
    Gradimento: 217
    9.6

    Sentenza della cassazione sullo scambio dei file.

    22 Gennaio 2007

    Scaricare file senza lucro non è reato»
    Annullata la condanna a due giovani: «Condividevano film
    e musica tutelati da diritto d'autore non per guadagno»


    ROMA - Scaricare da internet film, musica o programmi tutelati dal diritto d'autore non è reato se questo non implica alcun guadagno economico. Lo spiega la Terza sezione penale della Corte di Cassazione che ha annullato la condanna a tre mesi e 10 giorni di reclusione inflitta dalla Corte d'Appello di Torino a due giovani che avevano scaricato e condiviso in rete tramite un computer di una associazione studentesca del Politecnico di Torino file musicali, film e software protetti da copyright.

    I due ragazzi condannati dalla corte torinese avevano sviluppato una cosiddetta «rete p2p» (peer to peer) per scambiare file con altre persone collegate a internet. Il sistema era semplice: bastava collegarsi a un server installato nel computer di un'associazione studentesca del Politecnico di Torino. Per poter ottenere le chiavi d'accesso occorreva condividere la propria «scorta» di musica, film, videogiochi o software. Tutto spesso protetto dalla legge sul diritto d'autore. Una filosofia di scambio «do ut des», diffusissima su internet, che permetteva a tutti di scaricare file gratis dalla rete.

    Secondo i giudici piemontesi i due giovani autori di questo sistema di scambio file 'au pair' erano colpevoli di aver violato agli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore (n. 633/41) che punisce chi, «a scopo di lucro», diffonde o duplica file e contenuti multimediali protetti da copyright.
    Ma l'attività dei due imputati - spiega la Suprema Corte nella sentenza n.149 depositata lo scorso 9 gennaio - non aveva alcun «fine di lucro», e quindi non si configurava l'effettiva violazione della legge.
    «I giudici di merito - si legge nelle motivazioni della sentenza - hanno erroneamente attribuito all'imputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito Ftp e da esso, in piena autonomia, prelevavano i file e nello stesso ne scaricavano altri. Doveva essere esclusa l'esistenza del fine di lucro da parte degli imputati in potendosi ravvisare una mera attività di scambio».

    Non solo, anche in relazione al sequestro, in casa di uno degli imputati, di un software per generare codici seriali per registrare illegalmente software protetti da copyright, «doveva escludersi ogni fine commerciale».

    Per questo motivo i giudici di Piazza Cavour, rilevando che «le operazioni di 'download' sul server Ftp di materiale informatico non coincide con le ipotesi criminose fatte dai giudici torinesi», e che per «scopo di lucro» deve intendersi «un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, e che non può identificarsi con un vantaggio di altro genere», ha annullato senza rinvio la condanna per i due ragazzi che sono stati prosciolti definitivamente.

    «Il disposto della Corte di Cassazione lascia molto perplessi, perché si pone in contrasto con principi di diritto ormai acclarati dalla costante giurisprudenza, alla quale correttamente si era conformata la Corte di Appello di Torino»: questo il commento del presidente della Siae Giorgio Assumma.
    «La cassazione ritiene, in primo luogo, che uno scambio di opere dell'ingegno tra un numero di fruitori, attuato con un mezzo di facile diffusione qual'è Internet, configuri di per sé un uso personale - spiega Assumma - . L'uso personale è l'unica utilizzazione consentita dalla vigente legge, senza bisogno della preventiva autorizzazione del titolare dei diritti. Senonchè, contrariamente a quanto la cassazione ritiene, è proprio la ampiezza della cerchia a cui, nel caso esaminato, è stata data la possibilità di accedere alle opere scaricate che fa venir meno l'ambito personale, trasformandolo in un ambito pubblico».

    «La sentenza della III sezione della Cassazione che è stata ripresa dagli organi di stampa con il titolo 'scaricare non è reatò si riferisce in realtà ad un caso antecedente l'attuale normativa, in vigore dal 2004, che invece stabilisce la punibilità penale per lo scambio di file illegali e che punisce con una sanzione amministrativa di 154 euro chi invece si limita a scaricare una canzone abusivamente.
    Non si tratta pertanto di una decisione che modifica l'attuale
    legislazione in vigore»: lo precisa Enzo Mazza, presidente di Fimi, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana.
    20 gennaio 2007

    Fonte: La Repubblica

    dariod non è in linea
  2. #2
     Capitano
     
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: febbraio 2003
    Da: Bari
    Prov: BA - Bari
    Messaggi: 2 274
    Profilo: 2507 visite
    Gradimento: 80
    5.6

    Re: Sentenza della cassazione sullo scambio dei file.

    Non è legale, le leggi dell'epoca in cui è iniziata la causa lo consentivano, quelle attuali no.
    Se ci fosse meno simpatia (ed antipatie personali) al mondo ci sarebbero anche meno guai. Oscar Wilde
    By rodami

    Roberto Mininni - Risiko Club Bari I Federiciani
    rodami non è in linea
  3. #3
     Generale
     SuperModerator
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: gennaio 2005
    Da: Milano
    Messaggi: 15 312
    Profilo: 8237 visite
    Gradimento: 217
    9.6

    Re: Sentenza della cassazione sullo scambio dei file.

    Quote dariod ha scritto:
    22 Gennaio 2007

    Scaricare file senza lucro non è reato»
    Annullata la condanna a due giovani: «Condividevano film
    e musica tutelati da diritto d'autore non per guadagno»


    ROMA - Scaricare da internet film, musica o programmi tutelati dal diritto d'autore non è reato se questo non implica alcun guadagno economico. Lo spiega la Terza sezione penale della Corte di Cassazione che ha annullato la condanna a tre mesi e 10 giorni di reclusione inflitta dalla Corte d'Appello di Torino a due giovani che avevano scaricato e condiviso in rete tramite un computer di una associazione studentesca del Politecnico di Torino file musicali, film e software protetti da copyright.

    I due ragazzi condannati dalla corte torinese avevano sviluppato una cosiddetta «rete p2p» (peer to peer) per scambiare file con altre persone collegate a internet. Il sistema era semplice: bastava collegarsi a un server installato nel computer di un'associazione studentesca del Politecnico di Torino. Per poter ottenere le chiavi d'accesso occorreva condividere la propria «scorta» di musica, film, videogiochi o software. Tutto spesso protetto dalla legge sul diritto d'autore. Una filosofia di scambio «do ut des», diffusissima su internet, che permetteva a tutti di scaricare file gratis dalla rete.

    Secondo i giudici piemontesi i due giovani autori di questo sistema di scambio file 'au pair' erano colpevoli di aver violato agli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore (n. 633/41) che punisce chi, «a scopo di lucro», diffonde o duplica file e contenuti multimediali protetti da copyright.
    Ma l'attività dei due imputati - spiega la Suprema Corte nella sentenza n.149 depositata lo scorso 9 gennaio - non aveva alcun «fine di lucro», e quindi non si configurava l'effettiva violazione della legge.
    «I giudici di merito - si legge nelle motivazioni della sentenza - hanno erroneamente attribuito all'imputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito Ftp e da esso, in piena autonomia, prelevavano i file e nello stesso ne scaricavano altri. Doveva essere esclusa l'esistenza del fine di lucro da parte degli imputati in potendosi ravvisare una mera attività di scambio».

    Non solo, anche in relazione al sequestro, in casa di uno degli imputati, di un software per generare codici seriali per registrare illegalmente software protetti da copyright, «doveva escludersi ogni fine commerciale».

    Per questo motivo i giudici di Piazza Cavour, rilevando che «le operazioni di 'download' sul server Ftp di materiale informatico non coincide con le ipotesi criminose fatte dai giudici torinesi», e che per «scopo di lucro» deve intendersi «un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, e che non può identificarsi con un vantaggio di altro genere», ha annullato senza rinvio la condanna per i due ragazzi che sono stati prosciolti definitivamente.

    «Il disposto della Corte di Cassazione lascia molto perplessi, perché si pone in contrasto con principi di diritto ormai acclarati dalla costante giurisprudenza, alla quale correttamente si era conformata la Corte di Appello di Torino»: questo il commento del presidente della Siae Giorgio Assumma.
    «La cassazione ritiene, in primo luogo, che uno scambio di opere dell'ingegno tra un numero di fruitori, attuato con un mezzo di facile diffusione qual'è Internet, configuri di per sé un uso personale - spiega Assumma - . L'uso personale è l'unica utilizzazione consentita dalla vigente legge, senza bisogno della preventiva autorizzazione del titolare dei diritti. Senonchè, contrariamente a quanto la cassazione ritiene, è proprio la ampiezza della cerchia a cui, nel caso esaminato, è stata data la possibilità di accedere alle opere scaricate che fa venir meno l'ambito personale, trasformandolo in un ambito pubblico».

    «La sentenza della III sezione della Cassazione che è stata ripresa dagli organi di stampa con il titolo 'scaricare non è reatò si riferisce in realtà ad un caso antecedente l'attuale normativa, in vigore dal 2004, che invece stabilisce la punibilità penale per lo scambio di file illegali e che punisce con una sanzione amministrativa di 154 euro chi invece si limita a scaricare una canzone abusivamente.
    Non si tratta pertanto di una decisione che modifica l'attuale
    legislazione in vigore»: lo precisa Enzo Mazza, presidente di Fimi, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana.
    20 gennaio 2007

    Fonte: La Repubblica

    Aspe' ti quoto di qui, volevo chiederti di spostarli , ma ci sarebbero delle difficolta' per i mod di sez., faccio cosi', puo' essere di interesse e di approfondimento.

    Quote Maat-ta ha scritto:
    postai la sentenza lo stesso giorno in cui ne fu data notizia...ma ancora la questione non è chiara...perchè il processo si riferisce ad episodi precedenti la nuova normativa...


    Quindi...meglio evitare...per non rischiare



    Rischiare cosa???

    Si dibatte sulla legalita' di scaricare materiale coperto da Copy, si dibatte sulla possibilita' di scambiare questo materiale o regolarmente acquistato, si dice " mera attivita' di scambio"

    Chi si oppone e manifesta contrarieta' e chi lo fa , ad esempio Giorgio Assuma-

    "L'uso personale è l'unica utilizzazione consentita dalla vigente legge, senza bisogno della preventiva autorizzazione del titolare dei diritti. Senonchè, contrariamente a quanto la cassazione ritiene, è proprio la ampiezza della cerchia a cui, nel caso esaminato, è stata data la possibilità di accedere alle opere scaricate che fa venir meno l'ambito personale, trasformandolo in un ambito pubblico»."

    da qui' la conferma che lo scambio tra due persone e' al di fuori di ogni " Rischio e non punibile"

    dariod non è in linea
  4. #4
     Generalessa
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: giugno 2004
    Prov: BO - Bologna
    Messaggi: 6 743
    Profilo: 10325 visite
    Gradimento: 210
    9.4

    Re: Sentenza della cassazione sullo scambio dei file.

    Quote dariod ha scritto:
    Aspe' ti quoto di qui, volevo chiederti di spostarli , ma ci sarebbero delle difficolta' per i mod di sez., faccio cosi', puo' essere di interesse e di approfondimento.




    Rischiare cosa???

    Si dibatte sulla legalita' di scaricare materiale coperto da Copy, si dibatte sulla possibilita' di scambiare questo materiale o regolarmente acquistato, si dice " mera attivita' di scambio"

    Chi si oppone e manifesta contrarieta' e chi lo fa , ad esempio Giorgio Assuma-

    "L'uso personale è l'unica utilizzazione consentita dalla vigente legge, senza bisogno della preventiva autorizzazione del titolare dei diritti. Senonchè, contrariamente a quanto la cassazione ritiene, è proprio la ampiezza della cerchia a cui, nel caso esaminato, è stata data la possibilità di accedere alle opere scaricate che fa venir meno l'ambito personale, trasformandolo in un ambito pubblico»."

    da qui' la conferma che lo scambio tra due persone e' al di fuori di ogni " Rischio e non punibile"



    La sentenza della III sezione della Cassazione che è stata ripresa dagli organi di stampa con il titolo 'scaricare non è reatò si riferisce in realtà ad un caso antecedente l'attuale normativa, in vigore dal 2004, che invece stabilisce la punibilità penale per lo scambio di file illegali e che punisce con una sanzione amministrativa di 154 euro chi invece si limita a scaricare una canzone abusivamente.
    Non si tratta pertanto di una decisione che modifica l'attuale
    legislazione in vigore»: lo precisa Enzo Mazza, presidente di Fimi, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana.


    Io per non creare comunque problemi ad Eg mi astengo...tu libero di fare cio' che ritieni più giusto
    - Stai maturando come l'armagnac
    - L'armagnac più invecchia e più è buono

    - Appunto

    maat non è in linea
  5. #5
     Generale
     SuperModerator
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: gennaio 2005
    Da: Milano
    Messaggi: 15 312
    Profilo: 8237 visite
    Gradimento: 217
    9.6

    Re: Sentenza della cassazione sullo scambio dei file.

    Quote Maat-ta ha scritto:
    La sentenza della III sezione della Cassazione che è stata ripresa dagli organi di stampa con il titolo 'scaricare non è reatò si riferisce in realtà ad un caso antecedente l'attuale normativa, in vigore dal 2004, che invece stabilisce la punibilità penale per lo scambio di file illegali e che punisce con una sanzione amministrativa di 154 euro chi invece si limita a scaricare una canzone abusivamente.
    Non si tratta pertanto di una decisione che modifica l'attuale
    legislazione in vigore»: lo precisa Enzo Mazza, presidente di Fimi, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana.


    Io per non creare comunque problemi ad Eg mi astengo...tu libero di fare cio' che ritieni più giusto
    Se hai letto con attenzione il post precedente, davo gia' per scontato questo.

    Difatti non mi sentirei sicuro nello scrivere, per ipotesi:

    1) ho scaricato file da internett e' legale fatelo tutti.
    2) Ho scaricato file, oppure, ho della musica, ed offrirla a 1000 persone gratutiamente, da qui, l'obiezione di Giorgio Assuma alla sentenza della casszione.

    Ma credo che non ci siano dubbi sulla possibilita' di scambiarsi musica tra amici che siano due o tre.
    Con l'avvento di Inernet cambia il modo ma non la sostanza.

    Non ho mai sentito nessuno che fosse stato arrestato o imputato perche', nel passato dava la musicassetta ad un suo amico, ora il cd.

    Su questo neppure si dibatte.






    Quote Maat-ta ha scritto:
    Io per non creare comunque problemi ad Eg mi astengo...tu libero di fare cio' che ritieni più giusto



    L' ho letto dopo.

    Su questo argomento non faccio cio' che ritengo giusto, non sono anarchico, cerco di capire cosa la legge mi consente e cosa no e lo faccio confrontandomi con diversi pareri, dibattendo e leggendo.
    dariod non è in linea
  6. #6
     Colonnello C.te
     
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: febbraio 2003
    Prov: AP - Ascoli Piceno
    Messaggi: 14 515
    Profilo: 7629 visite
    Gradimento: 161
    7.6

    Quote Maat-ta ha scritto:
    ...Non si tratta pertanto di una decisione che modifica l'attuale
    legislazione in vigore
    »: lo precisa Enzo Mazza, presidente di Fimi, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana...

    no...ne modifica le conseguenze.
    L'universo non sa neppure che esisti, quindi rilassati.
    Carl William Brown


    NERONI DANIELE - "I Titani" RisiKo! Club - San Benedetto Del Tronto (AP)
    https://www.facebook.com/pages/I-Tit...098140?fref=ts
    Asimov non è in linea
  7. #7
    playgat
     Guest

    Re: Sentenza della cassazione sullo scambio dei file.

    Il caso riguardante lo scambio di dati p2p dei ragazzi torinesi riguardava come già detto da altri la vecchia normativa antipirateria, la quale effettivamente prevedeva che la punibilità fosse subordinata allo "scopo di lucro".
    Con le modifiche apportate dall'ultimo decreto legislativo la legge in questione L.633/41, il concetto di "scopo di lucro" è stato sostituito con quello di "profitto", il quale implica la punibilità di chi scambia materiale coperto da diritto d'autore anche al solo fine di trarne un mero vantaggio di carattere morale. Quindi non è più necessario che lo scambio comporti un incremento patrimoniale, ma è sufficiente un risparmio economico.

    I ragazzi che sono stati 'beccati', sono stati soggetti alla vecchia normativa ex art. 2 CP (successione di leggi penali) <<... Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile... >>

    La stampa che ha portato a conoscenza il grande pubblico di questa senzenza ha creato solo un sacco di confusione tra le persone.
    Il p2p è e rimane un reato.
  8. #8
     T. Colonnello
     
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: giugno 2003
    Prov: VE - Venezia
    Messaggi: 5 844
    Profilo: 4386 visite
    Gradimento: 151
    9.5

    Re: Sentenza della cassazione sullo scambio dei file.

    Quote maat-ta ha scritto:
    Io per non creare comunque problemi ad Eg mi astengo...tu libero di fare cio' che ritieni più giusto
    Quote dariod ha scritto:
    L' ho letto dopo.

    Su questo argomento non faccio cio' che ritengo giusto, non sono anarchico, cerco di capire cosa la legge mi consente e cosa no e lo faccio confrontandomi con diversi pareri, dibattendo e leggendo.

    dario, credo che monica si riferisse a questo:


    Regola No. 6 - No ai messaggi su materiale protetto da Copyright
    6) Non è consentito allegare ai messaggi del Forum materiale protetto da copyright o soggetto a licenza. Non si possono, ad esempio, uploadare o allegare i file di programma di RD.
    Non è consentito inoltre utilizzare il Forum, i MP o l'email per acquistare, vendere o scambiare materiale protetto da copyright o soggetto a licenza.
    Editrice Giochi stabilisce a suo insindacabile giudizio cosa non è in linea con questa regola.


    in effetti a me, tempo fa, hanno chiuso un 3d i cui chiedevo solo informazioni sul mulo e simili...non è chiaro fino a che punto si possa parlare di file-sharing in questa sede. sarebbe meglio chiarirlo.

    Paolo Valdisserri - Club Grifone Venezia
    What? "Over"? Did you say "over"? Nothing's over until we decide it is! Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell, no! And it ain't over now. 'Cause when the going gets tough... the tough get going! (John Blutarsky)

    ... addà passà a nuttat ...
    paolovaldo non è in linea
  9. #9
     Generalessa
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: giugno 2004
    Prov: BO - Bologna
    Messaggi: 6 743
    Profilo: 10325 visite
    Gradimento: 210
    9.4

    Re: Sentenza della cassazione sullo scambio dei file.

    Quote dariod ha scritto:



    L' ho letto dopo.

    Su questo argomento non faccio cio' che ritengo giusto, non sono anarchico, cerco di capire cosa la legge mi consente e cosa no e lo faccio confrontandomi con diversi pareri, dibattendo e leggendo.
    Non ho detto che sei anarchico...
    Ho solo sostenuto che io non ho le tue certezze, pur avendo letto molto in proposito...la situazione non è chiara, e non si capisce quale sia il limite tra cio' che è lecito fare e dire e cio' che non lo è...

    Per quanto mi riguarda se io da amica ti passo un file di qualsiasi cosa e tu ne trai risparmio, il discorso puo' essere ricondotto al risparmio che si ricava scaricando un file da internet...


    Basandomi su questa riflessione, io ho deciso di evitare qualsiasi frase possa essere ambigua...

    ...spero di "essere stata capita"

    maat non è in linea
  10. #10
     Generale
     SuperModerator
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: gennaio 2005
    Da: Milano
    Messaggi: 15 312
    Profilo: 8237 visite
    Gradimento: 217
    9.6

    Re: Sentenza della cassazione sullo scambio dei file.

    Paolo, Monica, il 3d, questo, su cui si dibatte non e' intitolato:

    "possiamo scambiarici file e dirlo su questo forum."

    Non a caso ho fatto un quote di un post di Monica su questa discussione per approfondire l'argomento.

    http://forum.egcommunity.it/showthre...63#post=485463

    Difatti dico, "Rischiare cosa??" e nn parlo del forum, parlo di possibili imputazioni di reati che si possono commettere scambiandosi i file.

    E' questo l'argomento.

    Moderando l'altro 3d, Monica mi ha dato uno spunto per fare una riflessione su questo argomento ed approfndirlo, ma ripeto, al di la' del forum, e delle sue regole. Le conosco e le rispetto, cerco.

    Compresa quella di non generare discussioni:

    Regola No. 2 - No "Trolling"

    2) Non è consentito aprire discussioni che rovinano la pace e la serenità di questo Forum, che è dedicato a un GIOCO. Nè sono consentite discussioni sarcastiche con lo scopo di aprire una battaglia polemica o creare comunque turbamento sul Forum. Questo include anche i contenuti sia degli avatar che delle firme.

    Non si dibatte sull'operato di Monica, giusto o sbagliato l'ha fatto in buona fede, io ero andato oltre, che fate venite

    L'ho detto prima come esempio, se ci vediamo e ti do' una musicassetta, ci arrestano?

    Il file e' la stessa cosa , cambia il metodo.
    La mia e' piu' una "lotta" contro questo sistema, per capire se questa cosa per legge ci e' negata, mi sembra interessante ed io non ci avevo mai pensato.

    dariod non è in linea

Pagina 1 di 5 1 2 3 ... ultimoultimo

Discussioni simili

  1. Sentenza Giuve: SOMMINISTRATA EPO AI GIOCATORI!!!
    Da fainaz nel forum Community Board
    Risposte: 0
    Ultimo post: 24-02-2005, 14:30

Navigazione

Tag per questa discussione