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TempoReale
Srl nel congelatore. Stop in 4 Cdc alle società da un euro
Di Cinzia De Stefanis
Srl nel congelatore. Stop in 4 Cdc alle società da un euro
Stop all’iscrizione della società a responsabilità limitata semplificata (a un euro) nel Registro delle imprese. Con quattro note informative le Camere di commercio di Milano, Torino, Roma e Venezia dichiarano di non accettare le domande di iscrizione delle società semplificate a responsabilità limitata fino all’emanazione del decreto attuativo che stabilirà le regole da seguire per la redazione dello statuto standard. L’art. 3 del decreto legge n. 1 del 24/1/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24/1/2012 e in vigore dalla stessa data) ha introdotto la possibilità di costituire un nuovo modello di società: la «Società semplificata a responsabilità limitata» (nuovo art. 2463-bis c.c.). Il comma 2 del citato art. 3, prevede inoltre che: «Con decreto ministeriale emanato dal ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (24 marzo 2012), viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci». Sulla base di tali indicazioni normative le Camere di commercio di Milano, Torino, Roma e Venezia fanno presente che, fino all’emanazione del predetto decreto interministeriale, i Registri delle imprese non potranno accettare le domande di iscrizione delle società semplificate a responsabilità limitata.
Le domande presentate prima dell’emanazione del predetto decreto, saranno rifiutate con provvedimento dei rispettivi Conservatori dei Registri delle imprese.
I punti salienti della nuova srl semplificata sono i seguenti: accesso a coloro che non hanno ancora compiuto 35 anni di età alla data di costituzione; possibilità di costituire tali società solo per le persone fisiche. La forma dell’atto non sarà quella pubblica ma basterà una scrittura privata; scrittura privata da utilizzare anche per il trasferimento delle quote sociali, le delibere assembleari e le modifiche dell’atto costitutivo. Il capitale sociale minimo previsto è di un euro, contro i 10 mila previsti per la srl ordinaria. Ammontare del capitale sociale e denominazione sociale andranno indicate negli atti e nella corrispondenza. Atto costitutivo da depositare per l’iscrizione a cura degli amministratori entro 15 giorni presso il Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 24 marzo 2012, n.27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
La disciplina della società a responsabilità limitata semplificata under 35 è stata pressoché integralmente riscritta in sede di conversione, con la previsione della necessità dell’atto pubblico ai fini della sua costituzione e la non debenza degli onorari notarili. L’atto costitutivo dovrà essere redatto in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, che sarà emanato entro sessanta giorni dalla legge di conversione.
Presupposto indefettibile per il ricorso al modello semplificato è che i soci non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione: il requisito di età rileva anche ai fini della cessione delle quote, essendo prevista espressamente la nullità del trasferimento della partecipazione a soggetti che ne siano privi. Gli amministratori devono essere scelti fra i soci.
L’ammontare del capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto per la s.r.l., e deve esser sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo.
Trattandosi di società che va costituita secondo il modulo previsto dal decreto ministeriale – analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei – è evidente che la stipula degli atti costitutivi sarà possibile solo una volta che lo statuto standard sarà stato definito.
La fortuna mi arride perchè io non la spreco (quasi mai)!
Dario devi passare nella sezione A?
O puoi operare da agente generale nella E?
Mi spiego... rimani un broker entrando in una nuova società o rilevi un mandato da una compagnia?
Sappi solo che se devi cambiare le tempistiche ISVAP sono un pò lunghe nei passaggi da una società ad un altra, in quanto il passaggio non è diretto ma devi prima avviare una cancellazione dal registro.
Se vuoi allargare fino a qui il business su Retail, Corporate e RC/ARD dammi un trillo . Io oramai sono Alleato per la Vita
Chi vince festeggia, chi perde spiega!