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Discussione: La Cassazione frena Equitalia
  1. #1
     T. Col. C.te
     
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    La Cassazione frena Equitalia

    Cassazione, no ipoteche Equitalia per debiti irrisori
    Le Sezioni Unite affermano il principio che l’ipoteca è illegittima se iscritta per somme inferiori alla soglia minima prevista dalla legge per l’esecuzione forzata. Respinto il ricorso di Equitalia


    Non può iscriversi l’ipoteca se il credito erariale non è realizzabile con la vendita forzata perché la somma è inferiore agli 8mila euro, soglia minima prevista dalla legge.

    Altra mazzata delle Sezioni Unite della Cassazione contro Equitalia.

    I giudici di legittimità, con sentenza n. 5771/2012 hanno così respinto un ricorso di Equitalia su una vicenda avente ad oggetto un’iscrizione ipotecaria su due terreni di una Srl calabrese. Quest’ultima risultava debitrice nei confronti dell’erario di circa 2000 euro, a causa del mancato versamento di alcuni contributi dovuti allo Stato.

    Da qui, l’iscrizione nei registri immobiliari dell’ipoteca, da parte di Equitalia.

    Ma è possibile ipotecare un bene per un credito inferiore alla soglia minima prevista dalla legge per procedere all’esecuzione forzata?

    Equitalia sosteneva che l’ipoteca “assolvendo anche ad una autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata”, dunque anche sotto gli 8mila euro, come in questo caso. E a conferma di ciò, sosteneva la ricorrente, ci sarebbero state due circolari dell’Agenzia delle Entrate, una interrogazione parlamentare, e infine il decreto 40/2010 (poi convertito in legge 73/2010) che esplicitamente aveva vietato di iscrivere ipoteca sotto gli ottomila euro ma solo a decorre dall’entrata in vigore della legge di conversione.

    Le Sezioni unite si sono mostrate però di altro avviso, e hanno escluso che l’iscrizione potesse essere fatta per importi inferiori alla soglia minima per la quale l’agente della riscossione è autorizzato ad espropriare l’immobile. Infatti, osserva la Corte, così come il fermo anche l’ipoteca costituisce “un atto preordinato all’espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti” dall’articolo 76 del Dl 602/1973. La Cassazione sottolinea come il sistema delineato dagli artt. 76 e 77 del DPR n. 602/1973 è stato da taluni inteso nel senso che assolvendo anche ad un’autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, l’ipoteca poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata. Tuttavia a fronte di tale (pur plausibile) interpretazione, vi sono stati altri che hanno attribuito al combinato disposto delle predette norme il significato d’impedire l’iscrizione dell’ipoteca per importi inferiori agli ottomila euro che, com’è noto, rappresentavano per l’agente della riscossione la soglia minima della esproriazione immobiliare. Ed è questa seconda lettura che le Sezione Unite privilegiano per risolvere la controversia.

    Rispetto al decreto n. 40/2010 citato dalla ricorrente, i giudici di Piazza Cavour sottolineano come il testo della disposizione non autorizza a ritenere che per il periodo pregresso non esistesse alcun limite. Per valere come smentita della predetta interpretazione, il comma 2 ter dell’art. 3 del DL n. 40/2010 avrebbe dovuto stabilire il contrario e, cioè, che a partire dal momento della emanazione della legge di conversione non sarebbe più stato possibile iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare.

    Secondo i giudici ermellini, ciò che conta “non è l’intenzione del legislatore (cassazione 2454/1983) o la lettura fattene da ministeri o altri enti, ma la volontà oggettiva della legge (Cass. 3550/1988) quale risultante dal suo dato letterale”, e questo nel caso di specie depone “nel senso della non iscrivibilità dell’ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare”.

    Pertanto la Cassazione conferma la sentenza di appello e afferma che bene ha fatto il giudice di merito a confermare l’annullamento dell’ipoteca perché iscritta per un credito di appena 2.028, 66 euro.

    Qui il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5771 del 12/04/2012

    http://www.leggioggi.it/wp-content/u...-equitalia.pdf
    Anche l'odio contro la bassezza stravolge il viso.
    Anche l'ira per l'ingiustizia fa roca la voce.
    Noi, che abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza,
    noi non si poté essere gentili.
    Ma voi, quando sarà venuta l'ora
    che all'uomo un aiuto sia l'uomo,
    pensate a noi, con indulgenza.
  2. #2
     T. Colonnello
     
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    Re: La Cassazione frena Equitalia

    Quote photosphera il 24-04-12 alle 13:15 ha scritto: Visualizza il messaggio
    Cassazione, no ipoteche Equitalia per debiti irrisori
    Le Sezioni Unite affermano il principio che l’ipoteca è illegittima se iscritta per somme inferiori alla soglia minima prevista dalla legge per l’esecuzione forzata. Respinto il ricorso di Equitalia


    Non può iscriversi l’ipoteca se il credito erariale non è realizzabile con la vendita forzata perché la somma è inferiore agli 8mila euro, soglia minima prevista dalla legge.

    Altra mazzata delle Sezioni Unite della Cassazione contro Equitalia.

    I giudici di legittimità, con sentenza n. 5771/2012 hanno così respinto un ricorso di Equitalia su una vicenda avente ad oggetto un’iscrizione ipotecaria su due terreni di una Srl calabrese. Quest’ultima risultava debitrice nei confronti dell’erario di circa 2000 euro, a causa del mancato versamento di alcuni contributi dovuti allo Stato.

    Da qui, l’iscrizione nei registri immobiliari dell’ipoteca, da parte di Equitalia.

    Ma è possibile ipotecare un bene per un credito inferiore alla soglia minima prevista dalla legge per procedere all’esecuzione forzata?

    Equitalia sosteneva che l’ipoteca “assolvendo anche ad una autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata”, dunque anche sotto gli 8mila euro, come in questo caso. E a conferma di ciò, sosteneva la ricorrente, ci sarebbero state due circolari dell’Agenzia delle Entrate, una interrogazione parlamentare, e infine il decreto 40/2010 (poi convertito in legge 73/2010) che esplicitamente aveva vietato di iscrivere ipoteca sotto gli ottomila euro ma solo a decorre dall’entrata in vigore della legge di conversione.

    Le Sezioni unite si sono mostrate però di altro avviso, e hanno escluso che l’iscrizione potesse essere fatta per importi inferiori alla soglia minima per la quale l’agente della riscossione è autorizzato ad espropriare l’immobile. Infatti, osserva la Corte, così come il fermo anche l’ipoteca costituisce “un atto preordinato all’espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti” dall’articolo 76 del Dl 602/1973. La Cassazione sottolinea come il sistema delineato dagli artt. 76 e 77 del DPR n. 602/1973 è stato da taluni inteso nel senso che assolvendo anche ad un’autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, l’ipoteca poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata. Tuttavia a fronte di tale (pur plausibile) interpretazione, vi sono stati altri che hanno attribuito al combinato disposto delle predette norme il significato d’impedire l’iscrizione dell’ipoteca per importi inferiori agli ottomila euro che, com’è noto, rappresentavano per l’agente della riscossione la soglia minima della esproriazione immobiliare. Ed è questa seconda lettura che le Sezione Unite privilegiano per risolvere la controversia.

    Rispetto al decreto n. 40/2010 citato dalla ricorrente, i giudici di Piazza Cavour sottolineano come il testo della disposizione non autorizza a ritenere che per il periodo pregresso non esistesse alcun limite. Per valere come smentita della predetta interpretazione, il comma 2 ter dell’art. 3 del DL n. 40/2010 avrebbe dovuto stabilire il contrario e, cioè, che a partire dal momento della emanazione della legge di conversione non sarebbe più stato possibile iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare.

    Secondo i giudici ermellini, ciò che conta “non è l’intenzione del legislatore (cassazione 2454/1983) o la lettura fattene da ministeri o altri enti, ma la volontà oggettiva della legge (Cass. 3550/1988) quale risultante dal suo dato letterale”, e questo nel caso di specie depone “nel senso della non iscrivibilità dell’ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare”.

    Pertanto la Cassazione conferma la sentenza di appello e afferma che bene ha fatto il giudice di merito a confermare l’annullamento dell’ipoteca perché iscritta per un credito di appena 2.028, 66 euro.

    Qui il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5771 del 12/04/2012

    http://www.leggioggi.it/wp-content/u...-equitalia.pdf

    almeno gli articoli che posto io, spesso, "animano" il Forum

    i tuoi non li ca.ga mai nessuno

    scherzo pippaccia

  3. #3
     T. Col. C.te
     
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    Re: La Cassazione frena Equitalia

    Quote risikopedia il 24-04-12 alle 17:07 ha scritto: Visualizza il messaggio
    almeno gli articoli che posto io, spesso, "animano" il Forum

    i tuoi non li ca.ga mai nessuno

    scherzo pippaccia
    Infatti contavo sul tuo aiuto per riesumare questa perla

    A me Equitalia scassa la minc.hia almeno due volte l'anno (di solito hanno ragione ma prendono anche certe cantonate ... ci provano e se non conservi tutto ti ), per questo li detesto profondamente , da ora in avanti cestino tutto e aspetto che vengano a pignorarmi il tostapane
  4. #4
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    Re: La Cassazione frena Equitalia

    Quote photosphera il 24-04-12 alle 17:16 ha scritto: Visualizza il messaggio
    Infatti contavo sul tuo aiuto per riesumare questa perla

    A me Equitalia scassa la minc.hia almeno due volte l'anno (di solito hanno ragione ma prendono anche certe cantonate ... ci provano e se non conservi tutto ti ), per questo li detesto profondamente , da ora in avanti cestino tutto e aspetto che vengano a pignorarmi il tostapane
    ecco spiegamela un pò che a me interessa.....

    se io ho un debito di 7.980 euro con lo stato non mi posso ipotecare la casa?

    però che mi succede?
  5. #5
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    Re: La Cassazione frena Equitalia

    Quote andycole il 24-04-12 alle 20:34 ha scritto: Visualizza il messaggio
    ecco spiegamela un pò che a me interessa.....

    se io ho un debito di 7.980 euro con lo stato non mi posso ipotecare la casa?

    però che mi succede?
    segui qui...non ti toglieranno nulla ( ipoteca) ma ti cauteli...







    Il 22 febbraio scorso la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 4077 del 2010 ha dichiarato illegittime le ipoteche iscritte sugli immobili da Equitalia per i debiti di importo inferiore agli 8000 euro. Nel caso portato all'attenzione della Corte, un cittadino aveva subito una iscrizione ipotecaria per un debito di appena 916,93 euro.
    La pronuncia della Corte suprema e' stata poi recepita in un decreto legge (n. 40 del 25 marzo 2010, convertito con legge n. 73 del 22 maggio 2010 (art. 3, comma 2 ter): “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede e' inferiore complessivamente ad 8.000 euro”. Dal 26 maggio 2010 (giorno di entrata in vigore della legge 73/2010), Equitalia non potra' piu' iscrivere ipoteca per debiti inferiori a 8.000,00 euro.
    Per il passato, poiche' ad oggi Equitalia non ritiene di dover operare d'ufficio per cancellare le ipoteche illegittimamente iscritte, dovranno essere i singoli cittadini interessati ad attivarsi personalmente, presentando alla societa' di riscossione una istanza in cui si eccepisce l'insussistenza dei presupposti per il mantenimento dell'ipoteca sulla base della sentenza della Corte di Cassazione e se ne richiede la cancellazione d'ufficio ad Equitalia, che si dovra' accollare i costi sia degli oneri di iscrizione che di cancellazione ipotecaria.

    A seguire un facsimile di istanza:


    Racc. AR (o a mani) Spett.le Equitalia Spa

    Sportello di ______________

    p.c.
    XXXXXXXX
    *

    ISTANZA DI RIESAME / CANCELLAZIONE IPOTECARIA

    Il sottoscritto................................
    nato a............. il..................... codice fiscale.......................
    e residente in ..................................
    (qualora l'iscrizione attenga ad una persona giuridica, aggiungere: nella sua qualita' di legale rappresentante
    della societa' .............................. con sede in .............................)
    premesso che
    - in data.................... e' stata iscritta ipoteca sul/i proprio/i immobile/i sito/i in .......................... via.............................. ;
    - il debito contestato e' di importo inferiore ad Euro 8.000,00;
    - la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4077 del 22 febbraio 2010 ha ritenuto illegittime le iscrizioni ipotecarie immobiliari effettuate dalla societa' di riscossione per importi inferiori a 8.000,00;
    - detta pronuncia e' stata peraltro tempestivamente recepita dal legislatore nazionale, con decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010 convertito con legge n. 73 del 22 maggio 2010 (art. 3, comma 2 ter);
    - che pertanto i presupposti per il mantenimento della misura cautelare sono insussistenti.
    CHIEDE
    il riesame della posizione nonche' la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ipotecaria suddescritta, con oneri di iscrizione e cancellazione a carico della societa' di riscossione entro 30 giorni dal ricevimento della presente, nonche' la comunicazione tempestiva della avvenuta cancellazione al seguente recapito.......................................... ..................................................
    Si allega fotocopia del documento di identita'.
    In fede,
    LUOGO, DATA
    Firma



    Edit by Amedeo
    ho cancellato il nominativo proposto per conoscenza perchè non costituisce parte essenziale del form e sarebbe pubblicita ad una associazione privata


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