Riforma del condominio. Le novità per l’amministratore.

INTERESSANTE

La riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno 2013, innova profondamente l’attuale normativa, soprattutto le disposizioni che interessano l’amministratore del condominio rivelando l’intenzione del legislatore di sollecitarne la preparazione e l’aggiornamento professionale nell’interesse primario dei condomini e quindi di migliaia di italiani che vivono nei condomini.

La Legge 11 dicembre 2012 n. 220, modificando alcuni articoli del codice civile (C.C.) precisamente il libro III, titolo VII capo II dedicato al “condominio negli edifici” e delle disposizioni di attuazione, regolamenta ora in modo puntuale i doveri dell’amministratore, stabilendone i requisiti, secondo tre direttive: la verifica della qualifica professionale e l’aggiornamento, la trasparenza della gestione e il controllo di questa da parte dei condomini.
E’ confermata al novellato art. 1129, 15° comma, del codice civile l’applicabilità per il rapporto tra condominio e amministratore delle norme sul mandato, recependo da ultimo la decisione a sezioni unite della Cassazione n. 9148/2008, pertanto l’amministratore può ritenersi un mandatario con rappresentanza con l’applicabilità degli artt. 1387 e ss. e 1703 e ss. C.C.
Le innovazioni introdotte dal legislatore hanno modificato una ventina di articoli del codice civile e quanto al tema in commento, gli artt. 1129 e 1130, gli artt. 1130 bis c.c. riguardante il “rendiconto” e 71 bis disp att. C.C. che elenca i requisiti richiesti al “nuovo” amministratore per svolgere il mandato e 71 ter disp. att. C.C. che regola l’eventuale attivazione del sito internet del condominio.
La disciplina del nuovo art. 1129 C.C. riguarda anche gli amministratori degli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni e di quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali dell’edilizia residenziale pubblica.
L’auspicata creazione di un albo professionale con l’obbligo di iscrizione ai fini dell’esercizio della professione non si è concretizzata nonostante le ripetute sollecitazioni che si sono succedute negli anni.

Ecco le principali novità per l’amministratore del condominio a cominciare dalla nomina.


segue nel link

http://luigidevaleri.postilla.it/201...mministratore/