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Discussione: Equitalia
  1. #1
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    Equitalia

    Apro questo thread per dare un informazione che puo' servire a chi ha un contenzioso per infrazioni al codice della strada prima del 2004 ed ancora in sospeso con equitalia.

    Premetto che litigo con equitalia da circa 5 anni e non glie ne ho fatta passare una.

    Finalmente arriva una gradita sorpresa, mi scrivono che per debiti derivanti da infrazioni al codice della strada accertate fino al 31 Dicembre 2014, non pretendo (quasi) piu' nulla se non la multa pura, riducendo di un quarto quello che fino a ieri ti chiedevano con cartella esattoriale o intimazione di pagamento.

    Quindi se dovevi a loro ( contenzioso) 10,000,00 euro ora ne vogliono solo 2.500,00 circa.

    Se c'e qualcuno che litiga come me e ha situazioni da sanare antecedenti al 2004, come gia' detto, per infrazioni al codice della strada, mi faccia un fischio che posto qualche info piu' dettagliata.

  2. #2
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    Re: Equitalia

    Quote dariod ha scritto: Visualizza il messaggio
    Apro questo thread per dare un informazione che puo' servire a chi ha un contenzioso per infrazioni al codice della strada prima del 2004 ed ancora in sospeso con equitalia.

    Premetto che litigo con equitalia da circa 5 anni e non glie ne ho fatta passare una.

    Finalmente arriva una gradita sorpresa, mi scrivono che per debiti derivanti da infrazioni al codice della strada accertate fino al 31 Dicembre 2014, non pretendo (quasi) piu' nulla se non la multa pura, riducendo di un quarto quello che fino a ieri ti chiedevano con cartella esattoriale o intimazione di pagamento.

    Quindi se dovevi a loro ( contenzioso) 10,000,00 euro ora ne vogliono solo 2.500,00 circa.

    Se c'e qualcuno che litiga come me e ha situazioni da sanare antecedenti al 2004, come gia' detto, per infrazioni al codice della strada, mi faccia un fischio che posto qualche info piu' dettagliata.
    Ciao Dario, io non ho pagato alcune multe (sosta vietata, sosta senza biglietto parchimetro, autovelox) risalenti a un periodo compreso tra i 3 e 5 anni fa.

    Ad oggi non mi è stato ancora contestato nulla dopo la prima notifica.

    Quindi dici che qualora mi notificassero l'ingiunzione di pagamento io posso salvarmi pagando solo la multa, senza particolari maggiorazioni?
  3. #3
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    Re: Equitalia

    Quote bento81 ha scritto: Visualizza il messaggio
    Ciao Dario, io non ho pagato alcune multe (sosta vietata, sosta senza biglietto parchimetro, autovelox) risalenti a un periodo compreso tra i 3 e 5 anni fa.

    Ad oggi non mi è stato ancora contestato nulla dopo la prima notifica.

    Quindi dici che qualora mi notificassero l'ingiunzione di pagamento io posso salvarmi pagando solo la multa, senza particolari maggiorazioni?

    Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:

    "La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689."


    E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:

    "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile."


    Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?

    L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:

    "A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo."


    Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.

    Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.

    Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.

    Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).

    Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.

    Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.

    A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.

    1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).

    2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.


    3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).


    Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.

    Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore devegiungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.

    Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.

    Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.

    Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo.

    Clicca qui per saperne di più


    We are the sons and daughters of all the freedom fighters.
    And there are still many rivers to cross.
    Hands in the air, screaming loud and clear for freedom, justice and equality.
    There is no black or white, there is only right and wrong.
    We are unknown heros, we are flesh and we are blood.
    We are the great future.
    We need to get back to the joy of living.
    We are five fingers of an empty hand.
    But together, we can also be the fist.
    Sometimes change can be as simple as two hands reaching for one another.
    Clap your hands.


  4. #4
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    Re: Equitalia

    Quote bento81 ha scritto: Visualizza il messaggio
    Ciao Dario, io non ho pagato alcune multe (sosta vietata, sosta senza biglietto parchimetro, autovelox) risalenti a un periodo compreso tra i 3 e 5 anni fa.

    Ad oggi non mi è stato ancora contestato nulla dopo la prima notifica.

    Quindi dici che qualora mi notificassero l'ingiunzione di pagamento io posso salvarmi pagando solo la multa, senza particolari maggiorazioni?
    Per prima notifica intendi la raccomandata con l'avviso di pagaree la multa entro e non oltre X data, o la notifica di una cartella esattoriale?
  5. #5
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    Re: Equitalia

    Quote dariod ha scritto: Visualizza il messaggio
    Per prima notifica intendi la raccomandata con l'avviso di pagaree la multa entro e non oltre X data, o la notifica di una cartella esattoriale?
    la prima, che da fiero e vero italiano quale sono non pagai
  6. #6
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    Re: Equitalia

    Quote bento81 ha scritto: Visualizza il messaggio
    la prima, che da fiero e vero italiano quale sono non pagai
    Difficile pensare che sia andato tutto nel dimenticatoio, e se mi parli di multe di tre o quattro anni fa puo' essere facilmente che la riscossione sia gia' stata affidata a Equitalia o simili.

    Equitalia, per mia esperienza, ( almeno qui a Milano) non s'ammazza per notificarti le cartelle esattoriali, fanno prima a mettere fermi amministrativi su veicoli o ipoteche su abitazione, ( sempre, si spera, nei limiti che la legge gli impone).

    Non saprei Matteo, comunque, Equitalia per effetto di un decreto tramutato in legge, mi sconta fino al 75% di infrazioni al codice della strada prese prima del 2004, le tue mi sembra di capire sono successive.

    Appena ho un attimo scannerizzo la lettera ricevuta da equitalia e la posto, li ci sono i riferimenti sia al decreto che alla legge. ( tolgo i mie dati personali).
  7. #7
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    Re: Equitalia

    Ecco, per chi fosse interessato, qui il riferimento al decreto convertito in legge -



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  8. #8
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    Re: Equitalia

    Quote dariod ha scritto: Visualizza il messaggio
    Difficile pensare che sia andato tutto nel dimenticatoio, e se mi parli di multe di tre o quattro anni fa puo' essere facilmente che la riscossione sia gia' stata affidata a Equitalia o simili.

    Equitalia, per mia esperienza, ( almeno qui a Milano) non s'ammazza per notificarti le cartelle esattoriali, fanno prima a mettere fermi amministrativi su veicoli o ipoteche su abitazione, ( sempre, si spera, nei limiti che la legge gli impone).

    Non saprei Matteo, comunque, Equitalia per effetto di un decreto tramutato in legge, mi sconta fino al 75% di infrazioni al codice della strada prese prima del 2004, le tue mi sembra di capire sono successive.

    Appena ho un attimo scannerizzo la lettera ricevuta da equitalia e la posto, li ci sono i riferimenti sia al decreto che alla legge. ( tolgo i mie dati personali).
    in buona sostanza chi glielo dice ora a matteo che deve pagare?
    Marc Marquez è una ME.RD.A
  9. #9
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    Re: Equitalia

    Quote wolf62 ha scritto: Visualizza il messaggio
    in buona sostanza chi glielo dice ora a matteo che deve pagare?
    Equitalia....a modo suo!
    "Le chiaviche della mia stanza sono anche le tue!" (cit)
  10. #10

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